La denuncia, presentata dal Pubblico Ufficiale o dal privato, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d'ufficio, cioè senza che sia necessario l'intervento della persona offesa dal reato. Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta querela (ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell'autorità che la riceve) e può essere altresì rimessa (cioè ritirata) o rinunciata (se non è stata ancora presentata). La legge prescrive inoltre che la querela debba essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi
Anche nel condominio degli edifici trova applicazione il principio dettato in materia di comunione e contenuto nell’art. 1102 c.c., che consente al singolo condomino di usare della cosa comune anche per un suo fine particolare, con conseguente possibilità di trarre dal bene una specifica utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali a favore degli altri condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto spettante a questi ultimi. Ad esempio, in difetto di specifiche limitazioni stabilite dal regolamento di condominio, l’uso dell’ascensore per il trasporto di materiale edilizio può essere legittimamente inibito al singolo condomino solo qualora venga concretamente e specificatamente accertato che esso risulti dannoso, sia compromettendo la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini, in relazione alle frequenze giornaliere, alla durata e all’eventuale orario di esercizio del suddetto uso particolare, alle cautele adoperate per la custodia delle cose trasportate, tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante per accertare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in ciascun caso concreto, possono derivare del suddetto uso particolare dell'ascensore
La prescrizione del reato determina l'estinzione dello stesso reato sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo.I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo (e un tempo anche la pena di morte) sono imprescrittibili.L'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita. La prescrizione estingue il reato: in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto; in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. La Corte Cost. con sent. 31.5.1990, n. 275 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato. La prescrizione può essere sospesa (e il termine ricomincia a decorrere dal momento della sospensione) o interrotta (e il termine ricomincia a decorrere nuovamente dal momento dell'interruzione), ma in ogni caso i termini previsti all'art. 157 c.p. non possono essere aumentati oltre la metà.
L'assegno di mantenimento è una prestazione pecuniaria periodica spettante al coniuge separato senza addebito che non abbia un reddito tale da consentirgli di conservare il livello di vita goduto in costanza di matrimonio. Al coniuge a cui è stata addebitata la separazione non spetta l'assegno di mantenimento, può però essere nelle condizioni di ottenere un assegno alimentare (e cioè non volto al mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma dovuto in caso il coniuge versi in stato di bisogno perchè totalmente privo di reddito o di capacità lavorativa). In caso di inadempienza, il Giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato o ordinare al datore di lavoro di quest'ultimo di versare parte della retribuzione direttamente al coniuge creditore. In caso vi siano comprovati motivi il Giudice può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti che obbligano il coniuge al versamento dell'assegno.